F.A.Q. Frequently Asked Questions


Domande frequenti sul TU 81 D.lgs 81 legge 81 decreto 81 ex 626 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81


La formazione sui diisocianati viene proposta da alcuni enti di formazione con durate molto diverse (da un'ora a quattro ore) quale è valida?

Sono valide tutte le tempistiche proposte ed anche le modalità di formazione on-line, dipende dalla qualità della formazione che un datore di lavoro ritiene opportuna per i propri dipendenti. Riteniamo che la scelta della Scuola Edile, di erogare un formazione di 4 ore in presenza, sia per dare un migliore livello di servizio alle imprese.


La formazione lavoratori edili che attualmente è prevista ogni tre anni dal nuovo accordo CCNL 2022 da quando deve essere calcolata la scadenza?

L'aggiornamento rischi specifici è triennale e si calcola dalla data di entrata in vigore del CCNL (Marzo 2022)


Gli aggiornamenti  addetti antincendio con la nuova normativa che scadenze hanno ?

L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni indipendentemente dal livello di rischio.


Se voglio far utilizzare delle macchine , il corso deve essere effettuato prima dell'utilizzo da parte del lavoratore o è previsto un tempo di "prova"?

Prima di utilizzare una qualsiasi macchina il lavoratore deve avere la formazione che attesta l'abilitazione all'uso. Infatti parliamo di patentini.


Nel caso di un neo-assunto che ha già lavorato nell'edilizia, ma sprovvisto del corso di formazione lavoratori, quanto tempo ho per regolarizzare la situazione , nel frattempo può entrare in cantiere ed eventualmente ci sono delle limitazioni alle operazioni che può svolgere?

La formazione ai lavoratori va fatta contestualmente all’assunzione di mansione (4 ore generale + 12 rischio specifico alto per l’edilizia), in presenza di cantieri dislocati nel territorio l’accordo stato-regioni permette di effettuare la formazione entro i 60 gg dall’ingresso in azienda. Ciò non esime il Datore di Lavoro di documentare l’addestramento alla mansione in cantiere con utilizzo di macchine/attrezzature e relative procedure, in attesa di fare poi la formazione.


Anche nelle attività con meno di 15 dipendenti c'è l'obbligo di eleggere il RLS in ogni caso, come nelle aziende >15 che devono rivolgersi ad un organizzazione sindacale, oppure può anche essere redatto un verbale di mancata nomina? 

La nomina del RLS non è un obbligo del datore di lavoro, ma un diritto dei lavoratori. L'azienda deve comunque aver dato la possibilità ai lavoratori di eleggere un RLS. Se, nonostante ogni buona volontà, nessun dipendente si candida al ruolo è necessario evidenziare il fatto in un verbale di mancata elezione. Resta sempre la possibilità per quei lavoratori di essere rappresentati da un RLS Territoriale, tramite opportuni accordi con le Organizzazioni Sindacali.


Come comportarsi se i lavoratori non vogliono eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? 

La presenza del RLS è un diritto dei lavoratori. Il datore di lavoro, pertanto, non può rispondere della mancata elezione di questa nuova figura. Tuttavia è chiaro che deve poter dimostrare di aver svolto correttamente gli obblighi di formazione e informazione, che certamente riguardano anche questo diritto.